Segnaliamo che sul sito www.sistri.it , è stata data comunicazione dell’avvenuta emanazione e firma da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Decreto Ministeriale 24 aprile 2014, n. 126 recante disposizioni attuative dell’art. 188-ter commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006.
Il provvedimento (art. 1) trasforma da obbligatorio a facoltativo l’utilizzo del Sistri da parte di alcuni produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (purché non abbiano un’autorizzazione per le attività di gestione dei rifiuti R13 o D15), in particolare per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti ed operanti nei settori: demolizione/costruzione/scavo, industriale, artigianale, commerciale, dei servizi e sanitario.
Il DM 52/2011 (art. 2, comma 1, lett c) detta la seguente definizione di “dipendenti”: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell’unità locale dell’Ente o dell’Impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.
L’art. 2 si riferisce espressamente al trasporto intermodale. Viene stabilito che, nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo e di soste tecniche il deposito di rifiuti effettuato da Soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un “deposito preliminare alla raccolta” a condizione che tale deposito preliminare non ecceda i 30 gg (anziché i precedenti 45). I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d’inizio del “deposito preliminare alla raccolta”. Il produttore, entro i 24 giorni successivi, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.
All’art. 3 vengono dettate disposizioni in merito alle semplificazioni e all’ottimizzazione del SISTRI
Sul fronte del pagamento degli oneri contributivi per l’anno 2014: secondo quanto stabilito all’art. 4 di questo nuovo decreto, il termine ultimo risulterebbe posticipato al prossimo 30 giugno 2014.
Non resta che attendere la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale per fissarne la vigenza effettiva.