Risposta Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del DLgs 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del DLgs 105/2015 dal 1 giugno 2015 è possibile:
1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del DLgs 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.
oppure:
2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al DLgs 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l’esclusione dello stabilimento dall’elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l’aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 13 del DLgs 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all’articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l’anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.
oppure:
3) notificare la posizione dello stabilimento nell’Inventario Nazionale ai sensi del DLgs 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all’allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell’articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e dell’articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all’allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile al seguente indirizzo:

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell’allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l’utilizzo dell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”:

  • il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
  • per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, la tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del DLgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
  • come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l’indicazione del perimetro dello stabilimento;
  • nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
    • che lo stabilimento “non è assoggettabile agli obblighi del DLgs 105/2015”;
    • che “la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del DLgs 105/2015”;
  • per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “Non applicabile”.
  • per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1 giugno 2015, l’esclusione dal campo di applicazione dal DLgs 105/2015.
Categorie Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE], Ispra, Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5, Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5
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