Risposta Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell’Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution.
L’associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell’allegato 5 al decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105.
Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.
Categorie
Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE],
Ispra,
Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5,
Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5