Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Categorie Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE], Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE], Esclusioni, Esclusioni, Minambiente
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