COVID-19: Sostituiti gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/08, relativi agli agenti biologici.

Il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 279 del 9-11-20, all’art. 17 ha sostituito due allegati, richiamati dal Titolo X del D.Lgs. 81/08:

  • l’Allegato XLVII (MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO);
  • l’Allegato XLVIII (CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI).

Gli allegati contengono le misure specifiche previste per strutture sanitarie e veterinarie, laboratori e stabulari, processi industriali, che possono comportare presenza di agenti biologici di gruppo 2, 3, 4.
I nuovi allegati, che confermano le misure associate ai diversi livelli di contenimento e quelli specifici per i processi industriali, specificano che le misure devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione. Viene specificato, inoltre, che il termine «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Si rammenta che, con la direttiva europea 2020/739 del 3 giugno 2020, la “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) è stata inserita nel gruppo di rischio 3.

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