Il D.Lgs. 101/20, in vigore dal 27 agosto 2020, stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Il Decreto disciplina:

  • la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
  • la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  • la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.

Le disposizioni del decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.

Di seguito i principali argomenti trattati:

TITOLO XI PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Dettaglia il contenuto della relazione (già oggi prevista) redatta dall’esperto di radioprotezione. Contiene, inoltre, le informazioni che a tal fine il datore di lavoro deve rendere all’Esperto Qualificato. Tale relazione è da considerarsi parte integrante della valutazione dei rischi.

VALORI LIMITE LAVORATORI ESPOSTI (art. 146)

Una importante novità introdotta dal Decreto è rappresentata dalla riduzione consistente dei valori limite di esposizione per i lavoratori classificati “esposti a radiazioni ionizzanti”. In particolare risulta ridotto di più di sette volte il limite di dose equivalente al cristallino. Il limite di 150 millisievert/anno, fissato dal D.Lgs 230/95, è stato ridotto a 20 millisievert/anno. Il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti compresi apprendisti e studenti. Vi sarà un periodo transitorio per consentire ai medici competenti di adeguarsi alle nuove disposizioni.

PROTEZIONE DAL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

Per quanto riguarda la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro, inquadrate come situazioni di esposizione esistenti, è fissato lo stesso livello di riferimento (pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/m3 ). Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11), oppure se svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon (quest’ultimo non ancora disponibile).
Un’altra novità al riguardo è l’istituzione della figura dell’”esperto in interventi di risanamento radon”, con preparazione adeguata e corsi di formazione specifici in materia.
La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale. Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio.

PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE GAMMA DOVUTA AI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Questo aspetto è di nuova introduzione nel sistema regolatorio italiano. La norma si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato quindi NON ai materiali già in opera.

PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE GAMMA DOVUTA AI MATERIALI CONTENENTI RADIOISOTOPI DI ORIGINE NATURALE (NORM)

Le attività che ricadono nell’ambito di applicazione della norma hanno l’obbligo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto o dall’inizio della pratica, di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione è necessaria la nomina di un Esperto in Radioprotezione che procederà all’attuazione degli adempimenti di radioprotezione prescritte per la tutela dei lavoratori.

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