Approvato il testo Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure.

Il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, il cosiddetto decreto semplificazioni bis, prevede interventi volti ad accelerare e snellire le procedure e, allo stesso tempo, a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in aree chiave per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR.
Nella versione pubblicata nella GU n. 129 del 31-05, il decreto è costituito da 67 articoli, suddivisi in due parti comprendenti, a loro volta, i seguenti titoli:

• PARTE I – Governance per PNRR
  • Titolo I – Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (artt. 1-11)
  • Titolo II – Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-16)
• PARTE II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
  • Titolo I – Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17-37)
  • Titolo II – Transizione digitale (artt. 38-43)
  • Titolo III – Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44-46)
  • Titolo IV – Contratti pubblici (artt. 47-56)
  • Titolo V – Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno (att. 57-59)
  • Titolo VI – Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 60-62)
  • Titolo VII – Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 63-67)
ALLEGATI:
  • ALLEGATO I (articolo 17)
    “Allegati alla Parte Seconda ALLEGATO I.bis – Opere, impianti e Infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE)
  • ALLEGATO II (articolo 31)
    “Tabella A (Articolo 12)
  • ALLEGATO III (Articolo 35)
    “Allegati alla Parte Quarta Allegato D – Elenco dei Rifiuti. Classificazione dei rifiuti.”
  • ALLEGATO IV (articolo 44)

 

Numerosi i provvedimenti che impattano sull’ambiente e pongono modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06):

• Valutazione di impatto ambientale (VIA)

Iter procedurale più semplice e veloce per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei progetti finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (PNIEC).
La durata massima della procedura sarà di 130 giorni e sarà seguita da una apposita commissione tecnica VIA, composta da un massimo di 40 persone, nominate con decreto del Ministro, che vi lavoreranno a tempo pieno, per garantire efficienza e capacità produttiva.  Previsto l’esercizio di un potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione, in modifica della Legge 241 del 7 agosto 1990.
Per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale.

• Fonti rinnovabili

Semplificate le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, la installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e, inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il repowering degli impianti esistenti (l’incremento dell’efficienza attraverso la sostituzione degli impianti esistenti in modo da garantire una maggiore produzione di energia senza ulteriori effetti sul paesaggio).
Nel dettaglio il testo prevede che per gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica non siano necessarie le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità. Inoltre viene innalzata da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad autorizzazione unica e introdotta la possibilità di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’autorizzazione di sistemi fotovoltaici fino a 10 MW connessi in media tensione e localizzati in aree a destinazione commerciale, produttiva o industriale.
Tali impianti (sotto i 10 MW) possono essere realizzati con la procedura abilitativa semplificata (PAS) e non sono quindi sottoposti a screening VIA, purché il proponente alleghi dichiarazione che l’impianto non si trova tra le aree non idonee ai sensi del DM 10.9.2010 (art. 6, co. 9 bis, del D.Lgs. 28/2001).
Viene inoltre modificato l’allegato II alla Parte Seconda del Codice dell’Ambiente, prevedendo che gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10 MW siano sottoposti alla procedura VIA di competenza statale.

• Rifiuti

L’articolo 34 novella l’art. 184-ter del Codice dell’ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (c.d end of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l’iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell’autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente.
L’articolo 35 novella alcune disposizioni Codice dell’ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l’economia circolare. In particolare viene disposta l’esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, disciplinato il trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici, nonché recate disposizioni sull’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti e per la sostituzione di combustibili tradizionali con quelli derivati dai rifiuti (CSS). L’art. 34 riporta importanti modifiche sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) e l’articolo 35 introduce una serie di significative modifiche alla parte IV del testo unico ambientale e relativo Allegato D Elenco Rifiuti. Classificazione dei Rifiuti.

• Riconversione dei siti industriali

L’articolo 37 reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in un’ottica di economia circolare e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei. A tali fini, sono modificati diversi articoli del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Più nello specifico, vengono introdotte alcune modifiche rispettivamente agli artt. 242 e 248 del Codice dell’Ambiente, funzionali a dare certezza ai tempi di esecuzione delle bonifiche nonché ad agevolare le attività necessarie alla certificazione di avvenuta bonifica.
Il combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 comma 1 lett. b) e lett. f) del Decreto, introducendo rispettivamente il comma 7-bis dell’art. 242 e il comma 2-bis dell’art. 248 del Codice dell’Ambiente, prevede adesso che, in caso di raggiungimento anticipato degli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto rispetto a quelli individuati per la falda, si possa procedere con la certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle matrici già oggetto di bonifica. Fermo restando, ovviamente, l’obbligo di raggiungere gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione.
Infine, occorre segnalare le novità introdotte dall’art. 37 comma 1 lett. h) volte ad accelerare e semplificare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all’art. 252 del Codice dell’Ambiente.

Il Decreto entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. e viene presentato alle Camere per la conversione in legge.

Per conoscere lo stato dei lavori di conversione del decreto legge:
https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-semplificazioni-comincia-conversione-legge-26066

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