L’accordo specifica anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. e integr.
La formazione prevista dall’accordo del 22 febbraio 2012 non sostituisce ma integra quella obbligatoria sancita dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e integr. e disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino:
- piattaforme di lavoro mobili ed elevabili; gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli e forestali;
- macchine movimenti terra;
- pompa per calcestruzzo.
In allegato il testo dell’accordo e i requisiti dei corsi.