L’accordo specifica anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. e integr.

La formazione prevista dall’accordo del 22 febbraio 2012 non sostituisce ma integra quella obbligatoria sancita dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e integr. e disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino:

  • piattaforme di lavoro mobili ed elevabili; gru a torre;
  • gru mobile;
  • gru per autocarro;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
  • trattori agricoli e forestali;
  • macchine movimenti terra;
  • pompa per calcestruzzo.

In allegato il testo dell’accordo e i requisiti dei corsi.

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