Modificato il contenuto delle schede di sicurezza: Regolamento (UE) 2020/878 del 18 giugno 2020

L’Articolo 31 del Regolamento 1907/2006 (REACH) prevede l’obbligo di trasmettere la scheda dati di sicurezza nel caso di sostanza o miscela classificata, o qualora i componenti pericolosi siano presenti in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla norme, oppure nel caso in cui la normativa comunitaria fissi limiti occupazionali per quella sostanza.

Lo stesso articolo riporta l’elenco delle 16 voci contenute nella scheda di sicurezza.

Il nuovo Regolamento sostituisce l’Allegato II del REACH, contenente le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza.

Tra le principali novità:

  • chiarimenti sull’identificatore unico della formula in adeguamento a quanto stabilito dal Reg. 1272/2008 CLP.
  • nuove prescrizioni per le nanoforme, in ottemperanza al Reach Reg. 1881/2018.
  • indicazioni in merito alle sostanze interferenti col sistema endocrino.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, con una deroga per la trasmissione delle schede dati di sicurezza non conformi sino al 31 dicembre 2022.

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