Piano Emergenza Interno e impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti.

Come noto, l’art. 26-bis della legge 132/18 ha stabilito che i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti predispongano un PEI – piano emergenza interno – entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 4 marzo 2019, trasmettendo al Prefetto tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna.

Il Ministero dell’Ambiente – Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – e il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – il 13 febbraio 2019 hanno emesso una nota congiunta contenente “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”.

Nell’articolo esaminiamo i contenuti dell’art. 26-bis e della nota esplicativa ministeriale, evidenziando alcune problematiche che a tutt’oggi non sembrano essere state risolte e fornendo indicazioni interpretative.

Per eventuali chiarimenti, potete contattarci inviando una richiesta via web o un messaggio e-mail.

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