Dal 1 giugno 2015:
- il sistema CLP diventa obbligatorio in ogni sua parte (sostanze e miscele)
- è atteso il recepimento italiano della Direttiva 2012/18/UE cosiddetta SEVESO III
In sintesi le ricadute dei Regolamenti REACH CLP sulla gestione del rischio chimico. Perchè usare CHEOPE CLP per aggiornare la valutazione del rischio chimico.
Il Regolamento REACH.
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH – Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals) e l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, è entrato in vigore il 1 giugno 2007 e si applica alle sostanze chimiche prodotte, commercializzate, importate, utilizzate all’interno della U.E. in quantitativo superiore ad 1 t/a.
Il Regolamento CLP.
Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche (CLP – Classification, Labelling and Packaging), pur basandosi sui principi e i requisiti delle Direttive 67/548/CEE, relativa alle sostanze pericolose, e 1999/45/CE, sui preparati pericolosi, riprende il GHS, Global Harmonization System, che promuove un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale.
Tale armonizzazione ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, la libera circolazione delle sostanze, delle miscele chimiche e degli articoli all’interno della UE, rafforzando la competitività e l’innovazione.
A partire dal 1 giugno 2015, il sistema CLP diventa obbligatorio in ogni sua parte (sostanze e miscele), con conseguente abrogazione delle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
Le altre legislazioni europee e nazionali attinenti la protezione della salute e sicurezza e l’ambiente sono:
- la Direttiva 1998/24/EU concernente la protezione dei lavoratori da agenti chimici pericolosi
- la Direttiva 2004/37/EU concernente la protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni
- la Direttiva 2010/75/EU relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
- il Regolamentazione dei biocidi 2012/528/UE sui biocidi
- la Direttiva 2012/18/UE sul controllo dei pericoli degli incidenti rilevanti, cosiddetta “SEVESO III”.
La Direttiva SEVESO III.
Entro il 1 giugno 2015 la Direttiva 2012/18/UE dovrà essere recepita dagli Stati membri: il Ministero dell’Ambiente sta da tempo lavorando al testo, del quale si attende a breve l’emanazione.
A partire da quella data sarà applicato alle aziende esistenti un periodo transitorio da uno a due anni, in funzione della nuova classificazione, mentre la normativa sarà immediatamente efficace per le nuove attività.
La cosiddetta Seveso III è scaturita dalla necessità di adeguare la Direttiva esistente al Regolamento CLP, suscitando un ampio dibattito sulle modalità di aggiornamento dell’Allegato I (elenco delle sostanze pericolose di interesse per gli scopi della Direttiva).
In seguito la proposta di modifica si è trasformata nella riscrittura ragionata dell’intera Direttiva.
Oltre alla modifica dell’allegato I, sono state introdotte alcune novità del Trattato di Lisbona, nonché le risultanze dell’esperienza maturata dal 1996 al 2010 e le indicazioni concordate in seno al Committee of Competent Authorities (CCA) responsible for the implementation of Directive 96/82/EC.
In considerazione della continua evoluzione della materia, nelle specifiche sezione di approfondimento e di presentazioni multimediali raccogliamo e aggiorniamo tutti i contributi tecnici relativi, ai quali rimandiamo per ulteriori informazioni.
Segnaliamo infine che è disponibile il software Seveso3, in versione stand alone/rete, per la classificazione delle aziende a rischio di incidente rilevante.
La gestione del rischio chimico.
Le principali ricadute dei Regolamenti REACH e CLP sul rischio chimico dei lavoratori riguardano l’aggiornamento della valutazione del rischio in ottemperanza al Titolo IX Capo I e Capo II del D.Lgs. 81/08, nel caso di modifica della classificazione di pericolosità della sostanza o miscela, conseguentemente, delle misure di prevenzione e protezione che ne derivano.
La metodologia CHEOPE CLP.
Per quanto detto, è ampiamente presumibile che, con il 1 giugno, la valutazione del rischio chimico debba essere rivista alla luce delle nuove classi di pericolo e delle informazioni sulle misure di gestione del rischio, ricavabili dalle nuove schede di sicurezza (in particolare da quelle in forma estesa).
CHEOPE CLP permette al Datore di Lavoro e all’RSPP di valutare il rischio chimico in tutti i suoi aspetti perché consente di:
- valutare i rischi secondo le classificazioni CE e CLP,
- valutare sia i rischi per la salute, sia quelli per la sicurezza
- valutare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione messe in atto, considerando, ove si verifichi, l’effetto combinato di più agenti chimici.
La metodologia CHEOPE CLP è espressamente citata dalle “Linee Guida sulla Protezione da Agenti Chimici” del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94, ora Titolo IX del D.Lgs. 81/08.
Totalmente conforme alle linee guida, è un metodo basato su algoritmi, che permette di effettuare in modo semplice e strutturato la valutazione del rischio chimico per la salute e la sicurezza dei lavoratori, derivante dall’esposizione anche combinata ad agenti chimici pericolosi, in ottemperanza all’art. 223 del D.Lgs. 81/08.
Per approfondire la metodologia è possibile consultare la seguente documentazione relativa a CHEOPE CLP:
Metodologia CHEOPE CLP | Standard del documento di valutazione del rischio chimico | DVR rischio chimico: esempio di analisi svolta con CHEOPE CLP (stabilimento chimico) |
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Edoardo Galatola, Rita Tazzioli