Il nuovo regolamento CEE/UE 18 GIUGNO 2020, N. 878 sostituisce l’Allegato II del regolamento REACH, contenente le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza.

L’Articolo 31 del Regolamento 1907/2006 (REACH) prevede l’obbligo di trasmissione della scheda dati di sicurezza nel caso di una sostanza o di una miscela classificata o comunque qualora i componenti pericolosi siano presenti in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla norme oppure nel caso in cui per quella sostanza la normativa comunitaria fissi limiti occupazionali. Lo stesso articolo 31 riporta l’elenco delle 16 voci contenute nella SDS.

Il Reg. n. 878/2020 modifica il contenuto dell’Allegato II del regolamento REACH.

Tra le principali novità: chiarimenti sull’identificatore unico della formula in adeguamento a quanto stabilito dal Reg. 1272/2008 CLP, nuove prescrizioni per le nanoforme, in ottemperanza al Reach Reg. 1881/2018, indicazione circa le sostanze interferenti col sistema endocrino.

Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, con una deroga per la trasmissione delle schede dati di sicurezza non conformi sino al 31 dicembre 2022.

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